Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) non ha un “nuovo” codice unico, ma è stato oggetto di numerosi e significativi aggiornamenti recenti, tra cui le modifiche introdotte dalla Legge 191/2024 e dal DL 116/2025 (convertito in Legge 147/2025), che riguardano principalmente la gestione dei rifiuti e i reati ambientali. Altre novità rilevanti sono l’entrata in vigore dell’obbligo di tracciabilità digitale dei rifiuti tramite la piattaforma RENTRI (dal 13 febbraio 2025) e modifiche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
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Legge 191/2024:
Apporta modifiche significative al quadro normativo ambientale, aggiornando il Testo Unico.
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DL 116/2025 (e Legge 147/2025):
Introducono nuove norme sui reati ambientali, distinguendo tra errori formali e condotte dolose, e rafforzando la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali.
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RENTRI:
Dal 13 febbraio 2025, la tracciabilità dei rifiuti è diventata interamente digitale, richiedendo la registrazione e la trasmissione dei dati attraverso questa piattaforma.
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Modifiche alla VIA:
La Legge 105/2025, di conversione del DL 73/2025, ha introdotto modifiche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
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Legge 108/2021:
Ha portato alla scomparsa dei “rifiuti assimilati agli urbani” e ha modificato la comunicazione di “avvio a recupero o smaltimento”.
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Maggiore responsabilità:
I nuovi provvedimenti aumentano la responsabilità, soprattutto per le aziende, in termini di gestione dei rifiuti e rispetto delle normative ambientali.
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Digitalizzazione obbligatoria:
La piattaforma RENTRI impone un obbligo di tracciabilità digitale, richiedendo una gestione più attenta dei dati e delle procedure.
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Nuovi reati e sanzioni:L’introduzione di nuovi reati ambientali e la revisione di quelli esistenti implicano maggiori controlli e conseguenze per le violazioni.Le modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA), il Decreto Legislativo n. 152/2006, sono continue, e nel corso del 2025 sono entrate in vigore diverse importanti novità, in particolare in materia di gestione dei rifiuti e reati ambientali.Modifiche principali del 20251. Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
- A partire dal 13 febbraio 2025, la tracciabilità dei rifiuti è diventata interamente digitale con l’obbligo di registrare e trasmettere i dati tramite la piattaforma RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
- L’obiettivo è aumentare la trasparenza, eliminare gli smaltimenti illeciti e prevenire frodi ambientali.
2. Sanzioni per reati ambientali- Il Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025, noto come decreto “Terra dei Fuochi”, ha inasprito le sanzioni per i reati legati alla gestione illecita dei rifiuti.
- Sono state introdotte pene più severe e sanzioni accessorie, che modificano sia il TUA che il Codice Penale.
3. Abbandono di rifiuti- Una modifica introdotta dalla Legge 137 del 2023, ma ancora rilevante, ha trasformato l’abbandono di rifiuti da illecito amministrativo a reato contravvenzionale anche per i privati cittadini.
- Di conseguenza, l’accertamento dell’illecito segue le procedure del Codice di procedura penale.
4. Dichiarazione ambientale (MUD)- È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2025, che approva il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, riferito all’anno 2024.
5. Norme sulla gestione dei rifiuti- Dal 1° ottobre 2025, sono in vigore nuove regole che vietano lo smaltimento nell’indifferenziato di materiali come rifiuti elettronici, pile, farmaci scaduti e oli esausti, promuovendo il riciclo.
Consultare il testo aggiornatoIl TUA, composto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle sue numerose modifiche, è disponibile in versioni aggiornate online, come ad esempio su Normattiva. La sua costante evoluzione rende necessarie versioni consolidate che riflettano tutti gli aggiornamenti.Vuoi approfondire le modifiche relative a un argomento specifico, come rifiuti o reati ambientali?
CER RIFIUTI
I codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) sono sequenze di 6 cifre che identificano ogni tipo di rifiuto, sia pericoloso che non. Il codice si basa sul processo produttivo da cui il rifiuto è originato e viene utilizzato per classificarlo ai fini di smaltimento o recupero, indicando se è pericoloso (codice con asterisco) o meno.
- Prima coppia di cifre: Identifica il capitolo, ovvero il settore produttivo di origine del rifiuto.
- Seconda coppia di cifre: Identifica il sottocapitolo e il processo produttivo.
- Terza coppia di cifre: Indica il rifiuto specifico.
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Identificazione univoca:
I codici CER sono identici in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.
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Indicazione di pericolosità:
I codici CER contrassegnati da un asterisco (*) si riferiscono a rifiuti pericolosi.
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Obbligo normativo:
I codici CER devono essere riportati sulla documentazione di trasporto (come il formulario di identificazione del rifiuto) e sui registri di carico e scarico.
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Gestione:Il codice CER stabilisce il tipo di trattamento a cui il rifiuto deve essere sottoposto.
Il Codice CER: un’identità per ogni rifiuto
Nel complesso panorama della gestione dei rifiuti, il Codice CER (Codice Europeo Rifiuti) rappresenta un elemento fondamentale per una corretta classificazione e gestione di ogni tipologia di scarto. Si tratta di un codice alfanumerico che identifica in modo univoco la natura e le caratteristiche di un rifiuto, permettendone un trattamento adeguato e sicuro per l’ambiente e la salute pubblica.
Come si compone il Codice CER?
Il Codice CER è composto da sei cifre suddivise in tre coppie:
- Le prime due cifre indicano la categoria o l’attività che genera il rifiuto (ad esempio, 01 per i rifiuti derivanti da agricoltura, orticoltura, caccia e pesca).
- Le due cifre centrali specificano il processo produttivo che genera il rifiuto (ad esempio, 01 per la produzione di vegetali).
- Le ultime due cifre identificano il rifiuto nello specifico (ad esempio, 04 per i rifiuti vegetali).
Oltre al codice numerico, alcuni rifiuti pericolosi sono identificati da un asterisco (*) alla fine del codice.
Come ottenere il Codice CER?
L’ottenimento del corretto Codice CER è responsabilità del produttore del rifiuto. Per identificarlo, è possibile consultare il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), un documento ufficiale consultabile online o presso le Camere di Commercio. In caso di dubbi o difficoltà, è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto in materia di gestione dei rifiuti.
Perché è importante?
L’utilizzo corretto del Codice CER assume un ruolo fondamentale per diverse ragioni:
- Corretta gestione dei rifiuti: permette di indirizzare ogni rifiuto verso il giusto trattamento, che sia il riciclo, lo smaltimento o il recupero. Un’errata classificazione potrebbe comportare gravi conseguenze ambientali e sanitarie.
- Tracciabilità dei rifiuti: consente di tracciare il percorso dei rifiuti dal produttore allo smaltitore finale, garantendo la trasparenza e la legalità del processo di gestione.
- Tutela dell’ambiente: una corretta gestione dei rifiuti, basata sull’utilizzo del Codice CER, contribuisce a ridurre l’inquinamento e a proteggere l’ambiente.
- Conformità normativa: è uno strumento essenziale per il rispetto delle normative in materia di gestione dei rifiuti, evitando sanzioni e penali.
Il Codice CER rappresenta un tassello fondamentale nel complesso sistema di gestione dei rifiuti. La sua corretta applicazione garantisce una gestione efficiente e responsabile degli scarti, tutelando l’ambiente e la salute pubblica. Imprese e privati sono tenuti a conoscere e utilizzare il Codice CER per un futuro più sostenibile.
Scarica qui il tuo elenco CER: 013-DLGSa152_03.04.2006_AllDparteIV_AGG
EER
Non c’è differenza sostanziale tra codice EER e codice CER: sono due denominazioni per lo stesso sistema di classificazione dei rifiuti, che oggi è ufficialmente chiamato EER (Elenco Europeo Rifiuti) dall’Unione Europea. Il termine CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) era usato in passato ma continua ad essere ampiamente diffuso anche per comodità e sui documenti ufficiali.
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CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti):
Era il termine usato in passato, ma è ancora ampiamente utilizzato nel linguaggio comune e in alcuni documenti.
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EER (Elenco Europeo dei Rifiuti):
È la denominazione corretta e aggiornata secondo la normativa europea (European Waste Catalogue).
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Identificazione dei rifiuti:
Entrambi si riferiscono allo stesso sistema di codici numerici a sei cifre che identificano i rifiuti in base alla loro origine e composizione.
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Nomenclatura:
La differenza è solo formale e riguarda il nome, non la struttura o la classificazione dei codici.
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Uso comune:Nonostante la corretta denominazione sia EER, l’uso di CER non causa problemi operativi, poiché entrambi si riferiscono allo stesso elenco.
- Prime due cifre (capitolo): Indicano il settore di attività o la categoria che ha generato il rifiuto (ad esempio, rifiuti derivanti da processi industriali o da utenze domestiche).
- Seconda coppia di cifre (sottocapitolo): Specifica il processo produttivo o l’operazione che ha prodotto il rifiuto.
- Terza coppia di cifre (sottocategoria): Identifica il rifiuto specifico.
*) accanto al codice indica un rifiuto pericoloso.